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Validità anno scolastico

Contenuto in: 
Numero: 
2873 C/27
Data di emissione: 
25/09/2013

Prot. n. 2873 C/27                                                                                                                                                                                                    

Rogliano, 25.09.2013

Alla FAMIGLIA

Agli STUDENTI

LORO SEDI

 

 OGGETTO: C.M. n. 20/2011 – Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola di secondo grado.

 

La C. M. n. 20 del 4 marzo 2011 detta norme e suggerimenti per consentire ai consigli di classe di procedere alla verifica della validità dell’anno scolastico.

Dall’anno scolastico 2010/2011 è in vigore per gli studenti di tutte le classi la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento di cui al DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico… per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.  

Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale di lezione:

Deroghe al limite massimo di assenza sono previste per casi eccezionali e straordinari.

Le deroghe valgono solo per le assenze documentate e continuative e a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il collegio dei docenti, convocato in data 13 settembre 2013, ha previsto le seguenti deroghe:

· Assenze superiori a 5 giorni per gravi motivi di salute;

· Assenze per terapie e/o cure programmate;

· Assenze per donazioni di sangue;

· Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

· Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

· Partecipazione alle riunioni della Consulta Provinciale (per gli eletti);

· Partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, stage, tirocini, concorsi, attività di alternanza scuolalavoro, preselezioni universitarie, GSS o altre attività programmate dalla scuola.

Poiché l’orario annuale è personalizzato, non saranno considerate come ore di presenza:

  • Le ore iniziali della giornata scolastica fino all’arrivo in classe;
  • la prima ora di lezione, se lo studente entrerà in istituto venti minuti dopo l’inizio della lezione;
  • le ore finali della giornata scolastica, se lo studente farà rientro in famiglia prima della fine delle lezioni
  • per motivi personali, familiari o di salute.

I docenti terranno aggiornate le assenze degli studenti per eventuali comunicazione da fornire alle famiglie e per riferirne puntualmente in seno ai consigli di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Mario NARDI

 

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