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Consiglio di istituto

Componenti del Consiglio di Istituto

COMPONENTE GENITORI

Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig. 

COMPONENTE DOCENTI

Prof .ssa 
Prof.ssa
Prof.ssa 
Prof. 
Prof.ssa 
Prof.
Prof. 
Prof. 

COMPONENTE ATA

Sig.ra 
Sig.ra 

COMPONENTE ALUNNI

 

L’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 detta le disposizioni per la “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto”, invece la composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8 e 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti di età non inferiore a 16 anni compiuti.

Nel Consiglio di istituto tutti i membri hanno uguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva.

Compiti

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto
o fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie

a)  adozione del Regolamento interno dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d)  criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f)   promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.

o indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
o esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi
o esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
o esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
o delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
o si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza

Riguardo ai contributi di questo organo alla gestione amministrativo-contabile della scuola si fa riferimento al Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

Essi sono:

o delibera, entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, il Documento Contabile Annuale predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il ottobre. (Art. 2  Comma3)
o ratifica i prelievi dal fondo di riserva del Documento Contabile Annuale, disposti con provvedimento del dirigente, per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni (Art.4 Comma 4)
o verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del Documento Contabile Annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente (Art.6 Comma )
o con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti (Art.6 Comma 2 )
o approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo, predisposto dal direttore entro il 15 marzo e sottoposto dal dirigente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. (Art.18 Comma 5).
o delibera lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari e non (Art.28 Commi 3 e 4).

 

In particolare in merito alle attività negoziali esso delibera in merito a:

o alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
o alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
o all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
o ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
o all’adesione a reti di scuole e consorzi;
o all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
o alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
o all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, comma 1;
o all’acquisto di immobili. (Art.33 Comma 1)
o delibera relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali (Art. 33 Comma 2).

Inoltre:

In caso di alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica, provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi (Art. 38 Comma 2)
delibera sulla concessione di beni ad uso gratuito – beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d’uso (Art. 39 Comma 2).
nella stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, disciplina, nel regolamento di istituto, le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto (Art.40 Comma 2).
delibera, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti, criteri per l’assegnazione di Borse di studio agli studenti

REGOLAMENTO Art. 1 – Prima convocazione – Nomine

La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.
Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori.
Il Dirigente invita i genitori rappresentanti ad esprimere eventuali auto candidature.
Nel caso di un’unica auto candidatura non si procede a votazione.
Qualora si presentassero più auto candidature, la elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli possibili eletti.
Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall’articolo 2 del Regolamento.
Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori.
Per l’elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall’articolo 3 per l’elezione del Presidente.
Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Art. 2 – Compiti del Presidente

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;

c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio

Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio e la regolarità delle presenze. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall’auditorio chiunque sia causa di disordine.

Art. 3 – Nomina del Segretario e suoi compiti

La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi designa il Segretario per l’intera durata del Consiglio
Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle deliberazioni debbono essere svolte, su ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Art. 4 – Giunta Esecutiva e sue Attribuzioni

Il comma 7 dell’Art.8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione – prevede che in seno a Consiglio di istituto, venga eletta la Giunta Esecutiva.
La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso diparità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore diuno dei possibili eletti.
La Giunta esecutiva dura in carica per tre anni scolastici.
La Giunta viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell’O.d.G.
Gli atti della Giunta sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio di Istituto.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere;
Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, l’ attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d’istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa;
Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe;
Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva, è ammesso ricorso all’Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.

Art. 5 – Estinzione e scioglimento

Il Consiglio dura in carica tre anni.
Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell’Ambito territoriale di Genova :

a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;

b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio. Art. 6 – Sostituzione dei membri decaduti ed Elezioni suppletive

Per la sostituzione dei membri eletti decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste.
Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;

b) nell’ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un’ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;

c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Art. 7 – Proroga della legislatura

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all’insediamento dei nuovi eletti.

Art.8 – I Consiglieri

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all’articolo 6.
I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. Il Presidente, rilevate 2 assenze consecutive senza giustificato motivo da parte di un Consigliere, provvederà a sollecitarne la presenza al fine di evitare la sua decadenza.
Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di nomina.
Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.
Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Art. 9 – Presenza di esperti e/o estranei

L’intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi in quanto non elettori dello stesso, costituisce vizio di composizione dell’organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L’illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato ad alcun voto.
Il pubblico ammissibile non può comunque presenziare quando si faccia questione di persone.
Il Consiglio può chiedere ad esperti e a rappresentanti istituzionali di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera, pena l’illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti, di specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico – pedagogici e di orientamento e rappresentanti istituzionali, deve essere limitata all’espressione del loro parere e senza diritto di voto. Ove si discutano argomenti attinenti l’attività amministrativo – contabile, il DSGA viene considerato esperto e partecipa alla relativa seduta senza specifica delibera.
Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 15.

Art. 10 – Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di una mozione di sfiducia posta all’Ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d’Istituto sarà presieduto dal Vice presidente. Le votazioni sulla mozione di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all’appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente, o Vicepresidente.

Art. 11 – Convocazioni

Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’Art.1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato.
Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
L’atto di convocazione:

a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato;

b) deve avere la forma scritta per gli Atti;

c) deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;

d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;

e) deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione;

f) deve essere trasmesso ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorniprima della seduta straordinaria;

h) può essere inviato per via telematica o può essere recapitato nelle mani dei Consiglieri o di loro delegati;

i) deve essere inviato a tutti i Consiglieri;

l) nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l’avviso telefonico.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso (C.M. n. 105 del 16 aprile 1975, art. 11)
I Consiglieri, o i loro delegati, all’atto di ricezione della convocazione del Consiglio firmano un apposito foglio, indicando il giorno di ricezione; se l’invio è stato telematico sono tenuti a confermare tempestivamente l’avvenuta ricezione con un messaggio di ricevuta.
L’ omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.
Le convocazioni del Consiglio devono essere esposte nell’apposito albo.

Art. 12 – Ordine del giorno

L’ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio di Istituto è fissato dal Presidente del Consiglio di Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. La Giunta Esecutiva valuta la quota di tempo da destinare a ciascun punto iscritto all’Ordine del Giorno.
Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all’ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.
Non possono essere inclusi nell’O.d.G. argomenti estranei alle competenze del Consiglio di Istituto.
L’eventuale documentazione esplicativa relativa all’O.d.G. è a disposizione dei Consiglieri presso la sede dell’Istituto almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 13 – La seduta

La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri.
Costituisce il numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica. Decorsi 30 minuti dall’ora indicata, in assenza di numero legale, la seduta del Consiglio è dichiarata deserta; in tal caso il Presidente deve provvedere ad altra convocazione.
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione.
Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.
La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo concordato con i consiglieri a maggioranza dei pareri.
La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L’ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all’ordine del giorno.
Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere come pubblico gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. L’accertamento del titolo di elettore avviene mediante dichiarazione verbale di un Consigliere che viene raccolta dal Segretario del Consiglio e allegata al verbale. Qualora la forma pubblica della seduta non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica.
Il Consiglio si riunisce, salvo diverso avviso della Giunta Esecutiva o sedute straordinarie, generalmente ogni 30/45 giorni.

Art. 14 – La discussione

La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all’ordine del giorno. Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta, ma sugli stessi non è di norma possibile procedere a votazione, salvo accordo della maggioranza dei consiglieri. Le cosiddette “Varie ed eventuali”, dichiarate all’inizio della seduta, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione, né votazione.
Ogni Consigliere ha diritto di intervenire anche più volte su ogni argomento all’ordine del giorno, tenendo presente che il tempo indicativo fissato per la sua discussione è al massimo di 3 minuti. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia motivata richiesta, concordandone l’estensione.
Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all’ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per consentire l’esame delle proposte presentate: è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti. Se si concorda di concludere il dibattito, il Presidente offre l’opportunità di una sintetica dichiarazione finale prima della delibera conclusiva. Il Consiglio può anche decidere di rinviare la discussione ad un successivo incontro.

Art. 15 – La votazione

Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno.
La votazione può avvenire:

a) per alzata di mano;

b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;

c) per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 16 – La deliberazione

La delibera, perché sia valida deve essere intestata, con l’elenco dei Consiglieri e la specificazione se presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera.
La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria  nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l’efficacia della delibera s’intende sospesa fino al pronunciamento dell’organo competente, salvo che il Consiglio decida, all’unanimità, di mantenere la delibera valida.
Alle condizioni di cui al comma precedente, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.

Art. 17 – Il Verbale

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria.
Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e riportato su apposito registro a pagine numerate.
Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all’articolo 2 del Codice Civile, ovverosia da Consiglieri maggiorenni.
Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario, esclusivamente nell’ambito della seduta.
Il verbale deve essere approvato, con le eventuali rettifiche, all’inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce, dopo la sua avvenuta lettura da parte dei consiglieri.
Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione dell’approvazione dello stesso. Tale copia non può essere assolutamente diffusa, neanche alle persone di cui al comma 3 dell’articolo 18. Le violazioni della disposizione di cui al presente comma sono sanzionate secondo le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 18.

Art. 18 – Pubblicità degli atti

Le delibere del Consiglio sono pubblicate in apposito albo della scuola entro 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e vi rimangono almeno fino alla pubblicazione delle successive delibere. Non sono pubblicati all’albo i verbali delle sedute.
Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
Coloro che non rientrano nelle categorie di elettori del Consiglio possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” In tal caso presentano la richiesta al Dirigente e al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopongono alla Giunta Esecutiva che l’accetta o la respinge.
Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l’interessato disponga diversamente.
I Consiglieri che consegnano atti del Consiglio a persone che non hanno diritto alla visione degli stessi sono sospesi. Se la consegna viene effettuata dal Dirigente Scolastico, lo stesso è deferito dal Presidente del Consiglio al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Art. 19 – Commissioni

Il C.d.I. può nominare apposite commissioni, strumenti operativi con la funzione di occuparsi di specifici argomenti e di formulare proposte da sottoporre al Consiglio stesso. Esse sono formate da membri nominati dal C.d.I. fra le proprie componenti. Vi possono inoltre essere commissioni miste formate da rappresentanti non eletti nel C.d.I. ma designati dal Collegio Docenti e dalle assemblee degli studenti e dei genitori.

Art. 20 – Approvazione del Regolamento del Consiglio di Istituto – Modifiche – Pubblicazione

Il presente Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato e/o integrato.
Il Consiglio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del Regolamento.
Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Il presente Regolamento è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola www.iismarconiguarasci.edu.it E’ cura dei Dirigente Scolastico favorirne la diffusione.
Il rispetto del suddetto Regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Consiglio d’istituto.

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