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Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è un’istituzione deliberante della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 31 maggio 1974, articolo 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola.

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico, sia teorici che tecnico – pratici, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Questi si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico –  o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti – ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

La sua azione è vincolata alla Carta dei Servizi dell’Istituto Professionale “ Mazzini Da Vinci”” – consultabile sul sito della scuola.

REGOLAMENTO

Art.1 – Le Competenze

Come si evince dalla normativa vigente il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’Istituzione scolastica  che è quella didattica – educativa – formativa
Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all’effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.
E’ ammessa alla riunione la sola componente docente in servizio oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti).
Durante la seduta è richiesto un comportamenti e un luogo adeguato che consentano a tutti un’attiva partecipazione ai lavori. Ognuno contribuisce alle deliberazioni, nel rispetto reciproco dei diritti e dei doveri, e delle proprie responsabilità.

Art. 2 – La Convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Attività  proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. L’ ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori. La comunicazione dell’O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. L’orario di convocazione del Collegio deve tener presente il termine delle lezioni in tutti i plessi. Pertanto, non deve iniziare prima di 90 minuti da questo termine, per consentire una pausa di ristoro e di raggiungimento della Sede Centrale ai docenti dislocati nei vari plessi. Si richiede la puntualità.
In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.
·     L’avviso di convocazione deve essere esposto nelle sale Docenti dei vari plessi, nella cartella di raccolta delle Circolari e pubblicato sul sito web della scuola.
Il Collegio, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti , può deliberare l’inserimento di uno o più punti all’O.d.g. per la seduta successiva.
Nella convocazione devono essere indicati:

punti all’ordine del giorno ognuno corrispondente ad un singolo argomento da trattare;
la voce “Varie ed eventuali” comprendente argomenti che non prevedono votazioni o delibere,
la sede, l’ora di inizio e l’ora entro cui devono concludersi i lavori.

Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza pubblica tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all’ordine del giorno sul sito della scuola.

Art. 3 – Attribuzioni della Presidenza – Il Segretario – Il verbale

Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

apre e chiude la seduta;illustra in modo esaustivo e in tempo congruo ciascun punto dell’O.d.g.;
consente al Collegio di esprimersi sui singoli punti all’O.d.g.
modera la discussione
cura l’ordinato svolgersi dei lavori;
dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può invitare a lasciare l’assemblea chiunque sia causa di disordine.

In relazione al decreto n. 44 del 01/02/2002, il Dirigente Scolastico:

predispone il programma per l’attuazione del POF precedentemente messo in visione sul sito
realizza il programma nell’esercizio dei compiti e delle sue funzioni
comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza – Vicario e 2° Collaboratore – e dei Collaboratori di Plesso.

Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico, contestualmente alla seduta sovrintende alla stesura del verbale, che deve contenere gli interventi,  le deliberazioni, all’unanimità e a maggioranza specificata, e gli atti della riunione; Dopo ogni punto all’O.d.g. ne dà lettura e, poi, passa a quello successivo. Le richieste di variazione del verbale, se approvate contestualmente, fanno parte integrante del medesimo.

Art. 4 – Validita’ delle Sedute

La verifica del numero dei presenti avviene per appello nominale e/o per apposizione di firma all’inizio. La seduta è valida se è presente la metà + uno dei componenti. Qualora tale numero non sia raggiunto, il segretario  redige il verbale registrando la situazione che si è determinata e il Collegio si ritiene convocato con le medesime regole ( Art. 2) eventualmente il giorno non festivo successivo.
Tutte le assenze relative all’intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.
Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.

Art. 5 – Approvazione del verbale della seduta

Il verbale, scritto, letto ed approvato, punto per punto, durante la seduta, diventa l’unico atto pubblico del Collegio. Successivamente, in versione integrale verrà pubblicato sul sito dell’istituto per gli eventuali docenti assenti.

Art. 6 – Mozioni

All’inizio, nel corso e al termine della discussione di ogni singolo punto all’O.d.g., ciascun componente del Collegio può presentare mozioni sia di carattere procedurale (mozione d’ordine) sia concernenti la sostanza degli argomenti in discussione (mozione deliberativa).
Le mozioni possono essere orali solo se sono brevi e chiare; le mozioni più articolate devono essere scritte e allegate al verbale.
Il presentatore della mozione ha diritto ad un breve intervento illustrativo di durata non superiore a 3 minuti.
Per le mozioni d’ordine non si dà luogo a dibattito; è consentito solo a due componenti del Collegio prendere parola, uno a favore e uno contro, con interventi di 2 minuti al massimo.
Le mozioni di carattere deliberativo vengono di norma formulate al termine della discussione dell’argomento relativo all’O.d.g.
Le discussioni sugli argomenti all’O.d.g. sono regolamentate dal successivo Art. 7.

Art. 7 – Discussione

E’ possibile chiedere di modificare la successione dei punti all’O.d.g.. La richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa ( non più di uno a favore e uno contro).
Sui punti compresi all’O.d.g.,dopo l’introduzione degli stessi , i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta.
Il Presidente nel concedere la parola segue l’ordine delle richieste  a parlare.
Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all’O.d.g., oltre all’eventuale dichiarazione di voto.
La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all’O.d.g. non può superare i tre minuti.
Ogni docente intervenuto è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all’O.d.g. per un tempo non superiore a 2 minuti.
Chi vuole che il suo intervento venga ripetuto testualmente a verbale è tenuto a darne lettura al Collegio e a consegnarlo al verbalizzatore durante lo svolgimento della seduta.
Prima delle votazioni delle proposte di mozioni deliberative, i docenti possono prendere la parola per dichiarazione di voto (non più di uno a favore e uno contro).

Art. 8 – Votazioni

Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Presidente comunica al Collegio l’esatto numero dei presenti e l’eventuale abbandono della seduta da parte dei docenti nel frattempo assentatisi.
Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.
Tutte le votazioni avvengono per voto palese espresso per alzata di mano, salvo richiesta della maggioranza del Collegio di esprimersi con voto segreto e, su richiesta anche di un solo componente, per appello nominale.
Una proposta di delibera è approvata solo:a) se votata all’unanimitàb) se votata a maggioranza
Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.
In caso di delibera obbligatoria su un punto all’OdG, e in caso di più proposte risultate minoritarie, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o all’accorpamento delle proposte presentate, qualora ne sussistano le condizioni.
Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.
Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge e del rispetto del CNL, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.
E’ necessaria la votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si faccia questione di persone. Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati da tre docenti nominati dal Collegio.
Per le votazioni a scrutinio segreto relative all’elezione dei membri degli organi del Collegio (es. membri del Comitato di valutazione), ogni docente può esprimere preferenze sino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, si va al ballottaggio.
Per l’assegnazione degli incarichi connessi alle Funzioni strumentali il Collegio individua una Commissione di 5 docenti con i seguenti compiti:

esame comparato dei curricula dei candidati interessati ad assumere l’incarico,
proposta al Collegio dei nominativi dei docenti in possesso dei requisiti previsti dall’incarico.

Il Collegio individua gli assegnatari di dette Funzioni mediante votazione a scrutinio segreto e li nomina

formalmente.

Art. 9 – Chiusura dei lavori

La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all’O.d.g.; tuttavia, su proposta del Presidente o della maggioranza del Collegio, la riunione può essere sospesa e aggiornata, sempre, però, che sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione. A conclusione dei lavori il Presidente può richiedere la firma dei presenti.

Art. 10 – Commissioni

Il C.d.D. può nominare apposite Commissioni, rappresentative di tutti i plessi, quali strumenti operativi con la funzione di occuparsi di specifici argomenti e di formulare proposte da sottoporre al Collegio stesso. Il Collegio stabilisce il numero di persone che devono far parte della Commissione e la data entro la quale devono concludersi i lavori ad essa affidati. Esse sono generalmente formate da Docenti che si è auto candidano e che ne hanno i requisiti. Per lo studio di particolari argomenti possono essere previste anche Commissioni miste formate oltre che da Docenti  anche persone estranee al Collegio – rappresentanti di enti locali, del mondo del lavoro e delle professioni …, persone designate dalle Assemblee degli studenti e/o dei genitori -. I componenti delle Commissioni suddette sono eletti dal Collegio, sulla lista di candidati predisposta, per scrutinio segreto come all’Art. 8.
Le Commissioni, al loro interno, eleggono un referente che riceverà la nomina dal Dirigente Scolastico.
Il referente, oltre a guidare e coordinare i lavori della Commissione, dovrà riferire al Collegio sulla base di un testo scritto, condiviso dai componenti della Commissione, che dovrà sinteticamente descrivere le modalità di funzionamento, i criteri di condotta adottati dalla Commissione e le posizioni che si sono determinate al suo interno anche divergenti. A conclusione della sua comunicazione e prima che abbia inizio la discussione, il referente propone al Collegio una motivata proposta di deliberazione.
Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai docenti secondo quanto stabilito nell’Art. 6. Al referente della Commissione è accordata la parola nel corso del dibattito solo per dare chiarimenti e a chiusura della discussione.

Art. 11 – I Dipartimenti

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Tecnico Focaccia, per valorizzare la dimensione collegiale e co – operativa dei docenti, per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari, per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti, si articola in Dipartimenti.Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “ Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli istituti Professionali  ai sensi dell’artt. 64, coma 4, del decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” [ art.5, comma 3, lett.c)] assegna a queste articolazioni funzionali del Collegio, accanto a quelli tradizionali, nuovi compiti e funzioni. Le modalità di costituzione dei Dipartimenti, le funzioni e i compiti, le regole per il loro funzionamento sono descritti nell’apposita sezione dell’Organigramma
Il Dipartimenti fanno capo ad un Direttore che, tra gli altri compiti, ha quello di riferire al Collegio ogni qual volta all’O.d.g. ci sia un punto di competenza del suo Dipartimento. L’intervento del Direttore deve essere scritto e contenere le stesse indicazioni stabilite al comma 3 del precedente Art. 9.
Aperta la discussione sulla delibera proposta dal Direttore di Dipartimento, il Presidente dà la parola ai docenti del Collegio secondo quanto stabilito nell’Art. 6. Al Direttore del Dipartimento è accordata la parola nel corso del dibattito solo per dare chiarimenti e a chiusura della discussione.

Art. 12 – Il Comitato Tecnico Scientifico

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “ Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli istituti Professionali  ai sensi dell’artt. 64, coma 4, del decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” [ art.5, comma 3, lett.d)] è una struttura innovativa con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità. E’ composto da docenti del Collegio – di norma uno per ciascun Dipartimento – e, parimenti, da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, ai quali non spettano compensi ad alcun titolo. Le modalità di costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, le funzioni e i compiti, le regole per il loro funzionamento sono descritti nell’apposita sezione dell’Organigramma.
Il Comitato Tecnico Scientifico, al suo interno, elegge un referente che, tra gli altri compiti, ha quello di riferire al Collegio ogni qual volta all’O.d.g. ci sia un punto di competenza del Comitato. L’intervento del referente deve essere scritto e contenere le stesse indicazioni stabilite al comma 3 del precedente Art. 9.
Aperta la discussione sulla delibera proposta dal referente del Comitato, il Presidente dà la parola ai docenti del Collegio secondo quanto stabilito nell’Art. 6. Al referente del Comitato è accordata la parola nel corso del dibattito solo per dare chiarimenti e a chiusura della discussione.

Art. 13 – Approvazione del  Regolamento del Collegio dei Docenti – Modifiche – Pubblicazione

Il presente Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte degli organi competenti ed ha validità dalla data del Collegio dei Docenti immediatamente successivo alla data di approvazione.
Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica e/o integrazioni del Regolamento.
Le proposte di modifica e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Il presente Regolamento è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola www.mazzinidavinci.edu.it  E’ cura dei Dirigente Scolastico favorirne la diffusione.
Il rispetto del suddetto Regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

Compiti

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo e dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa esso esercita tale potere nella libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione e la composizione delle classi, dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica  provvede all’adozione dei libri di testi, sentiti i consigli di classe  adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;  elegge  i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico;  elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni;  elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;  esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni » (Capo I Articolo 4, D.P.R. 416/1974, Provvedimenti Delegati sulla scuola.)
In altre parole, al Collegio dei Docenti competono le decisioni relative alla didattica.

In particolare:

definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari;
formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento;
definisce le modalità e i tempi e la durata oraria dei corsi di recupero estivi per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno hanno ricevuto una sospensione del giudizio e le modalità e i tempi di verifica del debito;
stabilisce, per casi eccezionali, la deroga all’ Art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122 confermato dalla C.M. n 85 Prot. 7234 del 13 ottobre 2010 che fissa la frequenza obbligatoria per il passaggio alla classe successiva ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le deroga, come detto nella citata C.M. n. 85 del 13 ottobre 2010,  è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato;
definisce ed approva la griglia per l’attribuzione del voto di condotta
provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto;
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
elegge le Funzioni strumentali all’Offerta Formativa
elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili;
delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero (IDEI);
delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

Le decisioni e gli orientamenti del Collegio dei Docenti trovano espressione nel documento Piano dell’Offerta Formativa di istituto ( POF) che viene redatto annualmente dal Docente con l’incarico preposto di Funzione Strumentale e approvato dal Collegio.

In tema di contabilità scolastica il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” chiama in causa il Collegio dei Docenti esclusivamente quando si tratta di definire gli aspetti didattici dei contratti; in particolare all’art. 40 – 2°c., a proposito dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa stabilisce che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. Oppure all’art. 54 ove statuisce che l’assegnazione delle borse di studio agli studenti è disposta sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, su proposta, per i profili didattici, del Collegio dei Docenti.

Amministratore del sito: prof. Eduardo Perri

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